Le novità del nuovo art. 93 del codice della strada per le targhe straniere

Novità 2022 targhe estere in Italia

Dal 1° febbraio viene aggiunto al codice della strada un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale

La Legge 238/2021 introduce l’obbligo ai residenti in Italia proprietari di veicoli, moto veicoli e rimorchi con targa estera di provvedere all’immatricolazione in Italia degli stessi entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza.

Le novità del nuovo art. 93 del codice della strada per le targhe straniere

Con le nuove disposizioni dell’articolo 93, il fattore cruciale ora non è più la presenza di una società estera, un contratto di leasing o una concessione del mezzo a vario titolo. Ora conta soltanto la non coincidenza tra il residente in Italia che utilizza il veicolo e il proprietario straniero.

Dal 1 febbraio tutti i veicoli a targa estera di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare non oltre tre mesi a partire da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese

L’utilizzatore del veicolo deve registrare il titolo e la durata della disponibilità presso un apposito elenco istituito presso il PRA, se l’uso del veicolo supera la durata di 30 giorni l’anno, anche non continuativi. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.

In caso contrario, l’utilizzatore del veicolo viene considerato il proprietario  deve eseguire la registrazione al PRA immediatamente.

A carico dei “lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati”, la Legge impone legge impone, entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà, l’obbligo di registrare i veicoli nell’apposito elenco.

Le targhe dei veicoli stranieri devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione. I veicoli veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, i quali anche se sono residenti in Italia da oltre 60 giorni e abbiano un rapporto di lavoro/collaborazione continuativa con imprese sammarinesi non sono soggetti all’applicazione del comma 2.

L’articolo 132 introduce la possibilità dei familiari conviventi con il personale straniero in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, di poter usare il veicolo.

La responsabilità per le violazioni e le sanzioni amministrative inerenti alla circolazione del mezzo al residente in Italia è estesa a coloro che utilizzano il veicolo con targa estera a qualunque titolo.

Le sole disposizioni contenute nel comma 2 che quindi entreranno in vigore il 18 marzo.

Sono previste multe da 400 a 1.600 euro per chi non immatricola il veicolo nei tempi di legge. É prevista una multa amministrativa da 250 a mille euro se in auto manca il documento “sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo” quando il conducente è residente in Italia ma non coincide con l’intestatario del veicolo stesso.

Multe fino a 3.558 euro per chi “circola con un veicolo per il quale non è stata effettuata la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.